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Ordinanza — n. 29320/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of generic mitigating circumstances due to absence of positive elements and defendant's negative personality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances to the defendant. The appellate court correctly applied established jurisprudence requiring positive elements beyond mere record cleanliness, citing the defendant's prior 14-year sentence for murder and conduct of fleeing the scene. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92; The refusal to grant generic mitigating circumstances is legally justified when the absence of positive elements exists, particularly after the 2008 reform which requires more than mere record cleanliness for leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive elements requirement negative personality factors record cleanliness standard criminal appeal inadmissibility procedural costs award prior conviction impact azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
(Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI MARCO nato a LA SPEZIA il 14/02/1963 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva ritenuto penalmente responsabile Ruggeri Marco del reato di cui all'arr. 189, commi 6 e 7, CdS.. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 01;

Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, richiamando anzi elementi di disvalore della condotta ( l'imputato non si era fermato dopo l'incidente ma si era allontanato con un " gestaccio") e la negativa personalità dell'imputato, gravato da una condanna a 14 anni per omicidio. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.