Ordinanza — n. 29319/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 14 aprile 2022, con cui Paladino Fabrizio era stato condannato per il reato di furto aggravato di un ciclomotore. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sussistenza poteri di rappresentanza ai fini della proposizione della querela. Il motociclo rubato era infatti di proprietà della Mimoto Smart Mobility srl, e la querela non era stata proposta dal legale rappresentante né da un suo delegato. 2.2. Vizio di violazione di legge con riferimento alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29319/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204 - 01; Sez. 5 - n. 4763 del 03/12/2018, Rv. 275343 - 01; Sez. 5 - , n. 36844 del 25/09/2020, Rv. 280132 - 01).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINO FABRIZIO nato a GENOVA il 10/01/1969 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 14 aprile 2022, con cui Paladino Fabrizio era stato condannato per il reato di furto aggravato di un ciclomotore.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sussistenza poteri di rappresentanza ai fini della proposizione della querela. Il motociclo rubato era infatti di proprietà della Mimoto Smart Mobility srl, e la querela non era stata proposta dal legale rappresentante né da un suo delegato. 2.2. Vizio di violazione di legge con riferimento alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha applicato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto, il titolare della detenzione qualificata della cosa è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342). Il querelante si è qualificato come responsabile di zona della società Mimoto Smart Mobility e City manager, titolare quindi della custodia del motocicli destinati al servizio di scooter sharing nella città di Genova.
3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204 - 01; Sez. 5 - n. 4763 del 03/12/2018, Rv. 275343 - 01; Sez. 5 - , n. 36844 del 25/09/2020, Rv. 280132 - 01).
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio