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Ordinanza — n. 29318/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29318/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALETTI EUSEBIO nato a LOANO il 04/03/1951 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Galetti Eusebio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte I ^ n ve-t. d'appello di Fnék che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di tentativo di furto aggravato. Con i motivi di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61.n.5 cod. pen, che non poteva essere integrata solo dalla commissione del fatto in ora notturna; nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione della misura della riduzione per il tentativo.

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29318/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo pericolo di collusione con testimoni gravi addebiti penali momento del reato allegazioni di persecuzione contraddittorie circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALETTI EUSEBIO nato a LOANO il 04/03/1951 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Galetti Eusebio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte I ^ n ve-t. d'appello di Fnék che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di tentativo di furto aggravato. Con i motivi di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61.n.5 cod. pen, che non poteva essere integrata solo dalla commissione del fatto in ora notturna; nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione della misura della riduzione per il tentativo.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

3. Secondo la recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U,n.40275 del 15 luglio 2021, Rv.282995, Cardellini). La Corte territoriale ha rilevato che l'aver commesso il fatto di notte, nell'oscurità, in assenza di passaggio di persone e di dipendenti negli esercizi commerciali svaligiati, confidando di non essere visto integrava certamente l'aggravante, né la minorata difesa è esclusa dalla presenza della videosorveglianza, in quanto permette certamente l'identificazione, ma non di avvedersi del furto in tempo reale (Sez. 5 -, n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812 - 01).

Si tratta di motivazione coerente e non illogica, rispettosa del principio di diritto sopra riportato.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata dal giudice di merito in una fattispecie relativa a concorso ex art. 81, comma secondo, cod. pen., di furto aggravato e tentativo di indebita utilizzazione di carta di credito, con riferimento alla quale si era lamentato( che, nell'indicazione della pena complessiva, non figurasse la specificazione della base di calcolo per il reato consumato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, sulla quale si sarebbero dovuti applicare la riduzione della pena prevista per il tentativo e, successivamente, l'aumento per la continuazione). (Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Rv. 220189 - 01;

Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, Rv. 257210 - 01; Sez. 5 - n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528 - 01).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma