Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing to prove specific lack of motivation regarding minor offense exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding minor offenses, claiming the trial court ignored the act's modality and the defendant's low culpability. The court rejected these generic assertions, ruling that they did not sufficiently demonstrate the specific prerequisites required to prove a motivational defect under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal alleging a lack of motivation for the ex officio application of the minor offense exemption is inadmissible if the appellant's arguments are generic and fail to identify the specific factual prerequisites necessary to prove the decisive relevance of the alleged motivational gap.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAWAB ZOUHIR nato il 02/04/1984 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 5 marzo 2025, ha confermato sentenza del Tribunale di Cuneo del 6 giugno 2023 che ha dichiarato il ricorrente in epigrafe colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7 e 187, comma 8 CdS.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva applicato l'art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha di recente affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che, anche in mancanza di specifico motivo di appello, non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6 - , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 - 01). Sul punto il ricorso prospetta genericamente che occorreva valutare le modalità del fatto, il grado della colpa, l'entità del danno e che la condotta del ricorrente sarebbe di scasa rilevanza. Si tratta di deduzioni generiche, del tutto inidonee a rilevare la lamentata lacuna motivazionale.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il rsid