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Ordinanza — n. 29315/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit in challenging statutory recidivism rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the claim. The appellant argued that the trial judges failed to sufficiently justify why generic mitigating circumstances could not outweigh the statutory recidivism penalty under Article 69 of the Penal Code. The Court ruled that the constitutional challenge to Article 69 was already settled by prior precedent, rendering the current appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the constitutional challenge to the prohibition of generic mitigating circumstances prevailing over recidivism is manifestly unfounded due to established precedent, leading to the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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recidivism prohibition generic mitigating circumstances constitutional challenge inadmissible appeal statutory balance inchiesta per reati di droga allegazioni di persecuzione contraddittorie prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Lamenta che i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamare il divieto di cui all'art. 69 cod pen, con motivazione insufficiente.
Art. 99 cod. pen.
3, 25 è 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
Art. 3 Cost.
Art. 25 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 - n. 29723 del 22/05/2024, Placentino
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLINO NICOLA nato a PAOLA il 20/04/1969 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 gennaio 2025 con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania che lo ha condannato per il reato di furto in abitazione aggravato. L'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con la recidiva contestata.

Lamenta che i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamare il divieto di cui all'art. 69 cod pen, con motivazione insufficiente. 2.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 è 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3 - n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 01;

Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01). La Corte territoriale, in linea con i principi sopra evidenziati, ha rilevato che, stante il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, vige il divieto di prevalenza di cui all'art. 69 cod pen. Ne deriva la manifesta infondatezza del proposto ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e detta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 202