Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and specific lack of argumentation regarding sentencing and guilt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Vaccariello Rosario against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued for non-punishment grounds, excessive sentencing, and legal mischaracterization, but the court found these complaints too generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific connection between the arguments raised and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARIELLO ROSARIO nato a BARI il 22/07/1960 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vaccariello Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata rilevazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, alla eccessività della pena, alla errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.
Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consiglier estensore Il Presi' -nte