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Ordinanza — n. 29308/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding aggravated theft mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Castri Eros inadmissible, confirming the lower courts' finding of aggravated theft. The appellant argued for a statutory mitigation clause, but the court ruled the theft amount of 196 euros was not sufficiently trivial to qualify. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The concession of mitigation for trivial damage requires the prejudice to be negligible in economic value and actual impact, disregarding the victim's capacity to bear the loss.

Parole chiave

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aggravated theft statutory mitigation trivial damage negligible prejudice inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRI EROS nato a MILANO il 22/02/1985 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che ha dichiarato Castri Eros responsabile del reato di furto aggravato.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 2 - ,n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01). La sentenza impugnata, escludendo la tenuità sotto il profilo patrimoniale ( furto di importo pari a 196 euro) ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 / T Il Consigli re estensore Il Pr te A oana i ichè Donateli anti t:1;u