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Ordinanza — n. 29304/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for failure to raise acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ruling that issues regarding acquittal grounds and sentencing cannot be raised in this context. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and questioned the sentence calculation, but these points were waived during the plea agreement process. The court held that only specific procedural defects related to the plea's formation or the prosecutor's consent are admissible, rejecting the substantive arguments as outside the permitted scope.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals following a plea agreement, issues regarding acquittal grounds and sentencing dosimetry are inadmissible unless they concern the validity of the plea's formation or the prosecutor's consent.

Parole chiave

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plea agreement appeal acquittal grounds waiver sentencing dosimetry inadmissible appeal procedural defect scope diritto di traduzione interpretazione uniforme difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019
( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022
278170 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSINO TOMMASO nato a CATANIA il 16/02/1978 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania, in relazione al reato di furto in abitazione aggravato. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla dosimetria della pena.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

3. Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigli re est