Italian Supreme Court dismisses appeal against theft of electricity conviction for abuse of energy supply.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft of electricity. The appellant argued procedural errors and sentencing imbalances, but the court found these issues already adequately addressed by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Supreme Court dismisses appeals where the lower court's reasoning on sentencing or legal application is sound, reserving the power of balance to the trial judge without requiring exhaustive criteria exposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENDI FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 23/07/1975 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Laurendi Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 e 7 e 99 c.p. Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso:
1) inosservanza o/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all'art. 192 c.p.p., 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all'art. 192 c.p.p., art 62 bis, 69, 164, 175 c.p.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Va ricordato che il reato di furto di energia elettrica è integrato , per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in caso in cui l'allaccio abusivo o la manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, El Kader, Rv. 227749 - 01;
Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de Novaro, Rv. 266411 - 01).La Corte di appello richiama la circostanza ( ammessa anche nel ricorso) che l'unità abitativa dal quale fruiva del prelievo abusivo era, dallo stesso, utilizzata unitamente alla propria famiglia.. 2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ribadito che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati ( ex nnultis, Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02).
Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, richiamano l'assenza di ulteriori ragioni di mitigazione della pena, anche in considerazione della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 luglio 2025