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Ordinanza — n. 29301/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as DNA evidence is full proof, not mere suspicion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding DNA evidence was contradictory or illogical. The court rejected this, noting that such complaints fall outside cassation review as they concern the trial judge's discretionary evaluation of evidence, which is binding when properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis c.p.; Art. 625 c.p.; Art. 616 c.p. proc. pen.: Appeals challenging the factual evaluation of DNA evidence as insufficient or contradictory are inadmissible because the Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the reconstruction of facts, which remains the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

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DNA evidence full proof cassation inadmissibility factual evaluation review criminal appeal dismissal evidence burden of proof legittimazione a contestare licenza forza di cosa giudicata criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis commi 1 e 3 c.p.
Art. 625 comma 1 n.2 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
1996, Clarke, RV.20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022
Sez. 5, n. 21853 del 27 febbraio 2024
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC GIANNI nato a TORINO il 10/05/1976 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dragutinovic Gianni ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza che lo ha condannato per il reato di cui all'artt. 624 bis commi 1 e 3, 625 comma 1 n.2 c.p. Il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla penale responsabilità.

2. Il motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995- dep. 1996, Clarke, RV.20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La sentenza impugnata opera infatti una logica lettura delle risultanze istruttorie, confrontandosi con la più recente letteratura scientifica, secondo cui gli esiti della indagine condotta sui DNA hanno natura di prova piena (Sez. 2 - , n. 38184 del 06/07/2022, Rv. 283904 — 03; Sez. 5, n.21853 del 27 febbraio 2024), e non di elemento indiziario., stante la infinitesimale probabilità di errore.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in