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Ordinanza — n. 29297/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to correct application of prescription suspension rules under the Orlando Reform. The court rejected the claim that the statute of limitations had expired. The decision confirms the procedural timeline prevents prescription for the specified offense period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations for the crime had expired, but the court found the first-instance judgment was pronounced within the suspension period mandated by the Orlando Reform. Consequently, the limitation period had not yet run at the time of the appeal, rendering the claim for violation of law unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The statute of limitations for crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, is suspended from the first-instance judgment date until the second-instance judgment, capped at one year and six months; therefore, the limitation period does not expire during this suspension.

Parole chiave

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statute of limitations Orlando Reform prescription suspension inadmissible appeal criminal procedure code esenzione dal divieto ritardo ingiustificato dell'azione penale restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.20989 del 12/12/2024
Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI SANDRO nato a VIAREGGIO il 15/11/1967 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, con la quale Gabrielli Riccardo era stato condannato alla pena di anni. Uno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 186 co. 1 e 2 lett.

c) e 186 co. 2 bis e 186 co.2 sexies D. Lgs. 285/1992.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla errata valutazione dei termini di prescrizione del reato.

3. Il ricorso è inammissibile . Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti). Attesa l'epoca del fatto (18/06/2019) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (24/05/2024), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (28/02/2025).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 14 luglio 2