Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for tax fraud due to unproven claim of pre-filled declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of tax fraud under Article 95 of the relevant decree. The appellant argued that his lawyer pre-filled and signed the income declaration without his knowledge, claiming this negated the subjective intent required for the crime. The court rejected this argument as unproven, noting the lawyer was never called as a witness and the appellant's signature on the false declaration demonstrated his own knowledge of the omission. Consequently, the court affirmed the existence of intent and the lack of mitigating circumstances, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 D.P.R. 115/2002; Art. 616 c.p.p.: The court established that a criminal conviction for tax fraud remains valid when the defendant's signature on a false income declaration is considered evidence of subjective intent, absent proof that the declaration was pre-filled without their knowledge or consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL QUASSILI ABDELALI nato il 01/09/1971 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21.11.2024 ha confermato la sentenza emessa il 12 aprile 2023 dal Tribunale di Livorno che aveva ritenuto penalmente responsabile il il ricorrente in epigrafe del reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
3. Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito per la fondatezza dei motivi e l'accoglimento del ricorso.
4. Il motivo è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito. Va infatti ricordato che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). Tanto premesso, la Corte territoriale ha argomentato in modo non illogico e conforme ai principi la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01;
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). L'imputato, nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di indicare i redditi della figlia e della moglie con lui conviventi, di ammontare rilevante ( precisamente, €.13.343 percepito dalla moglie ed €6.512, 27 percepito dalla figlia) i quali redditi, in ragione della convivenza, non poteva certamente ignorare, sottoscrivendo la dichiarazione secondo cui " il proprio reddito complessivo familiare per l'anno 2017 è pari a euro 9048,21". Con il motivo si insiste nella prospettazione, adombrata in primo grado e riproposta come motivo di appello, secondo cui il legale dell'imputato avrebbe acquisito la documentazione fiscale e poi precompilato e fatto sottoscrivere la dichiarazione all'odierno ricorrente.
Quanto affermato resta una circostanza indimostrata e smentita dalla sottoscrizione dalle precise dichiarazioni, come osservato dalla Corte territoriale in conformità ai principi sopra esposti (cfr. Sez. 4 - n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129 - 01), non risultando, sul punto, neppure una richiesta di prova. Emerge infatti dai verbali in atti che l'avvocato del ricorrente che avrebbe asseritamente precompilato la dichiarazione non era stato neppure indicato quale teste.
5. Relativamente al secondo motivo, si ribadisce che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, richiamando anzi elementi di disvalore della condotta e la negativa personalità dell'imputato, gravato da molteplici condanne.
6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro