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Ordinanza — n. 29292/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming mandatory license revocation violated law due to prior conviction timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's mandatory license revocation. The appellant argued the revocation violated the law, but the court confirmed the prior conviction occurred within the two-year recidivism window required by Article 186, paragraph 7 of the D.Lvo. 285/92. Consequently, the mandatory accessory sanction was legally applied, and the appeal was rejected with costs.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 7 D.Lvo. 285/1992; The mandatory revocation of a driver's license is legally required when the offense is committed by a subject already convicted of the same crime within the preceding two years, regardless of the specific date of the prior judgment's finality.

Parole chiave

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mandatory license revocation recidivism within two years accessory criminal sanction inadmissible appeal prior conviction timing allegazioni fattuali non credibili ordinanze probatorie attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 7 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 20/02/2023, ha riqualificato il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 186, comma 7 D.Lvo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, Rv. 267377
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BRENDON nato a LIVORNO il 11/07/1993 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 20/02/2023, ha riqualificato il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 186, comma 7 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285, rideterminando la pena nei confronti di Halilovic Brendon in mesi 3 di arresto ed euro 1.000 di ammenda.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge relativamente alla revoca obbligatoria della patente.

3. Il motivo di ricorso è del tutto a specifico perché non si confronta con le motivazioni della pronuncia impugnata. La Corte di appello, con argomentazioni non illogiche e coerenti, richiama l'art. 186, co.7 D.Lvo. 285/92, secondo cui la revoca obbligatoria della patente è sempre disposta nel caso in cui il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato. Nel caso di specie, l'imputato era già stato condannato per il medesimo reato rispetto a quello per cui si procede, con decreto penale divenuto esecutivo il 31 ottobre 2019.

Pertanto, ricorrendo il presupposto della condanna nel biennio previsto dall'art. 186, co.7 C.D.S., l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, nella fattispecie in esame, è conforme alla legge (cfr. Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, Rv. 267377, secondo cui in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 14 luglio 2