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Ordinanza — n. 29289/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription failure due to specific recidiva aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29289/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the crime had expired due to a failure to declare specific recidiva. The defendant argued for prescription based on standard rules, while the court applied provisions requiring a two-thirds increase in the prescription period for specific and infraquinquennial recidiva. The court ruled that the aggravated circumstances legally extended the prescription timeline to 2031, rendering the defendant's argument manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 99, co. 4 cod. pen.; Art. 157, co. 2; Art. 161, co. 2 cod. pen.: In cases of specific and infraquinquennial recidiva, the prescription period is calculated using the maximum statutory increase for special aggravating circumstances, including a two-thirds addition for the recidiva effect.

Parole chiave

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specific recidiva prescription period aggravating circumstances infraquinquennial recidiva statutory increase criminal appeal inadmissible appeal falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 99, co. 4 cod. pen.
Contrariamente a quanto afferma il difensore, nel caso di specie in cui sussiste la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, co.4 cod.
Art. 157, co. 2 cod. pen.
Art. 161, co. 2 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
4 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Rv. 248502
Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, Rv. 240409
248502; Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, Rv. 240409).
Sez. U. n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUARELLA GIUSEPPE nato a COLOGNO MONZESE il 07/03/1969 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 23 dicembre 2015 dal Tribunale di Napoli che aveva condannato Pasquarella Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli articoli 624 e 625 n. 7 cod. pen. Fatto commesso in Napoli (NA), il 27.03.2015.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione.

3. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto afferma il difensore, nel caso di specie in cui sussiste la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, co.4 cod. pen., trovano applicazione le norme di cui agli articoli 157 co. 2 e 161, co. 2, cod.pen. secondo cui, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo all'aumento massimo stabilito dalla legge per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e, con riferimento agli effetti della sospensione e della interruzione, bisogna tenere conto, nel caso di recidiva reiterata specifica ed infranquinquennale, dell'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere.

Pertanto, alla luce delle disposizioni richiamate, il reato in oggetto si prescriverà in data 27 settembre 2031. La pronuncia della Corte di appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato (Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Rv. 248502; Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, Rv. 240409). Inoltre è opportuno ribadire il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U. n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878). 4 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 1