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Ordinanza — n. 29288/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29288/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 11.07.2024 che aveva condannato Esposito Michele per i reati di cui ai capi 2), 3), 4) e 6) dell'imputazione alla pena di anni 2, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed C 700,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29288/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti espulsione giudiziaria accertamento peritale perizia psichiatrica insufficiente esclusione del testimone deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MICHELE nato a ACERRA il 17/06/1986 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 11.07.2024 che aveva condannato Esposito Michele per i reati di cui ai capi 2), 3), 4) e 6) dell'imputazione alla pena di anni 2, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed C 700,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge in relazione alla pronuncia di responsabilità a suo carico per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione.

3. Il ricorso è inammissibile atteso che il motivo proposto si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 10 e 11 della sentenza impugnata) ed è volto a prefigurare, del tutto genericamente, una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La Corte, con argomentazioni coerenti, non illogiche, oltre che esaustive, rileva come la partecipazione dell'Esposito al furto di cui al capo 2) sia certa, atteso che, per come riscontrato dalle emergenze processuali (immagini di video sorveglianza presenti sui luoghi dei fatti), il veicolo guidato dall'odierno imputato (Fiat Punto bianca) era stato avvistato pochi minuti prima sul luogo del furto precedente a quello di cui all'imputazione e, successivamente, sul luogo del furto di cui al capo 3).

Pertanto, alla luce del breve lasso di tempo intercorso tra la commissione dei delitti di cui sopra, e, della dinamica in cui si erano svolti i fatti, la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità penale del ricorrente, con motivazione non illogica e ancorata alle risultanze processuali.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 14 luglio