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Ordinanza — n. 29286/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29286/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 1.12.2023, che aveva condannato Catalano Enzo Giuseppe alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli articoli 110 e 624 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 185 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29286/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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patrocinatore di controparte risposta alla petizione esame di cassazione eccezioni difensive difesa penale testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 185 cod. proc. pen
Va invero ribadito che, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO ENZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/03/1979 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 1.12.2023, che aveva condannato Catalano Enzo Giuseppe alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli articoli 110 e 624 bis cod.pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per violazione degli articoli 598 bis e 127 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della contestata recidiva.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia esaminato le proprie conclusioni scritte, perché fuori termine, rilevando che avrebbero dovuto essere considerate quale memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod pen. Orbene, il ricorrente non deduce quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio patito in conseguenza del mancato esame della memoria prodotta, essendo pacifico, peraltro, che i termini per presentare motivi nuovi e memorie di replica erano scaduti. Va invero ribadito che, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Rv. 267670).

4. Quanto al secondo motivo, va rilevato che l'esclusione della recidiva non era stata proposta quale motivo di appello. E' invero pacifico che possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza ( ex multis, Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 - 01; Sez. 2, n.8890 del 31/01/201:7, Rv: 269368 01).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 14 lugl