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Sentenza — n. 29285/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29285/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29285/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCATAGLIATA CLAUDIO nato a GENOVA il 17/08/1980 avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Roccatagliata Claudio, ricorrente in epigrafe, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice di appello, che lo aveva condannato alla multa di € 206,00 per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. Rappresenta, con un unico motivo di ricorso, che la persona offesa aveva rimesso la querela. Risulta dagli atti che la persona offesa Baldinucci Armando ha rimesso la querela in data 31 gennaio 2025 presso il Comando dei Carabinieri e che l'imputato ha accettato la remissione . La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarato dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (S.U. 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen; Sentenza — n. 29285/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc.pen.).

Parole chiave

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menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche incapacità di discernimento cura psichiatrica scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Roccatagliata Claudio, ricorrente in epigrafe, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice di appello, che lo aveva condannato alla multa di € 206,00 per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCATAGLIATA CLAUDIO nato a GENOVA il 17/08/1980 avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Roccatagliata Claudio, ricorrente in epigrafe, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice di appello, che lo aveva condannato alla multa di € 206,00 per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. Rappresenta, con un unico motivo di ricorso, che la persona offesa aveva rimesso la querela. Risulta dagli atti che la persona offesa Baldinucci Armando ha rimesso la querela in data 31 gennaio 2025 presso il Comando dei Carabinieri e che l'imputato ha accettato la remissione . La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarato dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (S.U. 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681).

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc.pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre d