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Ordinanza — n. 29284/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft of electricity as aggravating circumstance was not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Janane Salah Eddine inadmissible because the claim regarding the aggravating circumstance of violence against property was not raised during the second instance proceedings. Although the lower courts convicted the defendant of theft of electricity with this aggravation based on his role as tavern manager, the appellate court had only addressed issues of criminal liability and mitigating factors. The Supreme Court upheld the conviction, noting that the lower courts correctly applied established jurisprudence regarding the requirement of conscious reliance on unauthorized third-party connections.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 2 cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground of appeal concerns a circumstance not raised in the second instance, and the lower courts' application of the aggravating circumstance for theft of electricity via unauthorized connections stands if supported by consistent case law.

Parole chiave

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theft of electricity violence against property inadmissible appeal second instance aggravating circumstance inchiesta per reati di droga diritto di essere arrestato indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 2 cod. pen.
Nulla, invece era stato dedotto circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. Ciò posto, occorre comunque precisare che, con motivazioni coerenti, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
I motivi di appello riguardavano infatti l'affermazione della penale responsabilità e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. Nulla, invece era stato dedotto circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 ,cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440
Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438
Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANANE SALAH EDDINE nato il 03/11/1984 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 19 gennaio 2023 che aveva condannato Janane Salah Eddine alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli articoli 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.625, n. 2 cod. pen.

3. Il motivo è inammissibile in quanto non proposto in appello. I motivi di appello riguardavano infatti l'affermazione della penale responsabilità e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. Nulla, invece era stato dedotto circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. Ciò posto, occorre comunque precisare che, con motivazioni coerenti, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440;

Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438). I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l'imputato avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di trarne indebito profitto economico. Rileva, in particolare, il fatto che lo Janane fosse il gestore della taverna-bar ove erano presenti, seppure in assenza di contratto di fornitura, tutti gli strumenti elettrici necessari all'espletamento dell'attività commerciale (fol. 4).

Alla luce di tale circostanza, la Corte ha ritenuto che,solo il beneficiario dell'energia elettrica indebitamente sottratta alla rete pubblica avrebbe potuto realizzare personalmente ovvero per mezzo altrui l'allaccio abusivo alla rete elettrica (nella specie concretizzatosi nel collegamento di quattro conduttori unipolari connessi ad una cassetta stradale per il tramite di interruttori nnagnetotermici).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 ,cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 14 luglio