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Ordinanza — n. 29279/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29279/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Galeandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Galeandro challenged the lower court's confirmation of his conviction for theft solely on grounds of insufficient motivation regarding his criminal responsibility. The court rejected this argument because the grievances were deemed extremely generic, devoid of specific legal reasoning, and unsupported by any factual data.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if it consists only of generic complaints lacking specific legal arguments and factual data to support the defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grievances lack of legal reasoning insufficient factual support procedural dismissal partecipazione al reato motivi probatori colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEANDRO ANTONIO nato a TARANTO il 08/09/1969 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Antonio Galeandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con cui l'imputato era stato condannato per il delitto di furto; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto costituito da doglianze caratterizzate da estrema genericità, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno delle richieste difensive; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.