Cassation court partially allows appeal, annulling acquittal for one incident due to medical certificate falsity while rejecting non-punishability claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Eugenio Minniti's appeal against the Reggio Calabria Court of Appeal's judgment. While the lower court acquitted Minniti for the July 10, 2019 incident based on a medical certificate predicting a three-day prognosis, the Supreme Court found this certificate to be a false document used to delay proceedings. Consequently, the Court annulled the acquittal for that specific incident, ordering the removal of the one-month prison sentence, but declared the appeal inadmissible regarding the claim of non-punishability due to the crime's repetition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 476, 482, 131-bis cod. pen.; The cause of non-punishability for particular triviality does not apply to crimes committed through the repetition of the typical conduct, and a medical certificate used to obtain a procedural delay must be verified for truthfulness to avoid charges of falsity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINNITI EUGENIO nato a LOCRI il 09/12/1959 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; o-- Rilevato che Eugenio Minniti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri, assolvendo l'imputato dal reato previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. limitatamente agli episodi del 10 luglio 2019 e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato, nel resto, le precedenti statuizioni; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato per l'episodio dell'Il luglio 2019; ritenuto che il motivo sia fondato, dal momento che la stessa sentenza impugnata ha dato atto che il certificato medico prodotto dall'imputato del 10 luglio 2019 doveva ritenersi veridico, sicché lo stesso, prevedendo una prognosi di 3 giorni, doveva ritenersi legittimamente utilizzato, senza incorrere nel contestato delitto di falso, anche per ottenere il rinvio del procedimento all'udienza dell'Il luglio 2019; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica, come avvenuto nel caso de quo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto in relazione all'episodio dell'Il luglio 2019, sicché, sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste, con eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione e che, nel resto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste in relazione all'episodio dell'Il luglio 2019 ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il