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Ordinanza — n. 29273/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding private violence conviction, citing procedural violations and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Chiodo inadmissible, rejecting claims of procedural violations and errors in sentencing. The court found the lower court's assessment of the crime's particular triviality and the absence of habitual elements legally sound and consistent with established jurisprudence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; Art. 131-bis, c.p.: The Court of Cassation reviews only legal errors and substantive motivation, not the discretionary evaluation of evidence or sentencing discretion regarding particular triviality and mitigating circumstances.

Parole chiave

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private violence conviction particular triviality sentencing discretion appeal inadmissibility habitual element motivi di revisione riconsiderazione modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
Art. 131-bis, c.p.
Art. 132, c.p.
Art. 133, c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci
Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIODO PASQUALE nato a PAOLA il 25/09/1960 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; <»- rilevato che Pasquale Chiodo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata; vista la memoria trasmessa via PEC dal Difensore dell'imputato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la dedotta violazione è smentita dagli atti processuali, non essendovi stata, da parte della Corte territoriale, una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma una diversa valutazione circa la particolare tenuità del fatto (si vedano, in particolare, pagine 2, 5 e 6 del provvedimento impugnato); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento dell'abitualità e alla conseguente mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, occorre valutare se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922 - 01) ed avendo offerto, sul punto, la Corte territoriale un'adeguata motivazione, come tale non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge in relazione alla condanna al pagamento della provvisionale in favore di ciascuna parte civile; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che la decisione con cui il giudice di merito assegna una somma provvisionale alle parti civili è per sua natura discrezionale, meramente delibativa, non necessariamente motivata e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01); rilevato che, con il quarto motivo, la Difesa dell'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale l'operazione dosimetrica rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend