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Ordinanza — n. 29271/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29271/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE FRANCESCO nato a COSENZA il 15/11/1979 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Francesco Basile ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, inoltre, sia aspecifico, atteso che l'imputato ha mancato di adeguarsi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. avendo seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29271/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. avendo seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia non comprovata minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio perseguimento penale per diffamazione timore prova del timore di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE FRANCESCO nato a COSENZA il 15/11/1979 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Francesco Basile ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, inoltre, sia aspecifico, atteso che l'imputato ha mancato di adeguarsi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. avendo seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno