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Ordinanza — n. 29270/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial reform of conviction for theft due to inadmissibility of factual grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Ceravolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that partially reformated a first-instance conviction for theft, arguing procedural violations and flaws in reasoning regarding evidence and sentencing. The court rejected these claims because the appeal contained mere factual complaints seeking a re-evaluation of evidence, which fall outside the scope of a legitimacy review limited to logical consistency, and because the sentencing discretion was properly exercised based on relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of factual grievances seeking a re-evaluation of evidence, as the court's role is limited to verifying the logical consistency of the justification.

Parole chiave

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inadmissible appeal legitimacy review factual grievances reformatio in peius sentencing discretion theft conviction partial reform falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati rilevanti ai fini della mancata applicazione delle attenuanti in parola (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAVOLO GIANFRANCO nato a VIBO VALENTIA il 27/10/1980 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Gianfranco Ceravolo ricorre avverso la sentenza della Corte di elio di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Le' ',i-7A con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455, cod. pen.; g rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità delle prove e alla conseguente affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la dedotta violazione è smentita dagli atti processuali, da cui emerge che l'affermazione di responsabilità dell'imputato non si fonda, affatto, sulle sole dichiarazioni che si assumono essere inutilizzabili, ma anche sugli esiti della perquisizione e su argomenti di carattere logico; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; ritenuto che anch'esso sia inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità, essendosi al cospetto di mere doglianze in punto di fatto dirette a sollecitare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, laddove il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione deve limitarsi a verificare la logicità del relativo apparato giustificativo; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito, che ha specificatamente motivato in ordine alla non modesta gravità del fatto, ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza della Corte di appello); rilevato che, con il quarto motivo, la Difesa dell'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; iLx ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, nella specie, appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, conseguentemente insindacabile in sede di legittimità, avendo la sentenza richiamato gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti ai fini della mancata applicazione delle attenuanti in parola (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e non essendo necessario che, in caso di provvedimento sfavorevole all'imputato, il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli fare riferimento soltanto a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi dalla relativa valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); rilevato che, con il quinto motivo, si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata sospensione condizionale della pena; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, in quanto la violazione dedotta è palesemente smentita dagli atti processuali, non rinvenendosi alcuna reformatio in peius e in quanto, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito alla luce dei criteri enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, il relativo onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell