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Ordinanza — n. 29269/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Pignanelli's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pignanelli challenged the appellate court's confirmation of his conviction for offenses under Articles 496 of the Penal Code and Article 116, paragraph 5, of D.Lgs. 285/1992, arguing for the recognition of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the lower court provided adequate and non-illogical reasoning, and the appeal grounds were deemed too generic for admissibility at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 116, comma 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: An appeal based on generic grounds regarding mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has provided adequate and non-illogical reasoning on the matter.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal adequate reasoning stage of legality Cassation procedure conviction confirmation procedural costs gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
Art. 116, comma 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNANELLI LUIGI nato a CROTONE il 12/06/1989 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Luigi Pignanelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 496, cod. pen., e 116, comma 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che vi è stata un'adeguata e non illogica motivazione al riguardo e considerata la genericità del corrispondente motivo d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 20