Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and adequate lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Pignanelli's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pignanelli challenged the appellate court's confirmation of his conviction for offenses under Articles 496 of the Penal Code and Article 116, paragraph 5, of D.Lgs. 285/1992, arguing for the recognition of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the lower court provided adequate and non-illogical reasoning, and the appeal grounds were deemed too generic for admissibility at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 cod. pen.; Art. 116, comma 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: An appeal based on generic grounds regarding mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has provided adequate and non-illogical reasoning on the matter.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNANELLI LUIGI nato a CROTONE il 12/06/1989 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Luigi Pignanelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 496, cod. pen., e 116, comma 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che vi è stata un'adeguata e non illogica motivazione al riguardo e considerata la genericità del corrispondente motivo d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 20