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Ordinanza — n. 29264/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29264/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29264/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO GAETANO nato a NAPOLI il 26/09/1968 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Gaetano Sarno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. nonché di quello di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta la violazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento di prova; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 4 del provvedimento impugnato); rilevato, inoltre, che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge e la presenza di vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto che anch'esso sia manifestamente infondato, posto che il beneficio richiesto - come ben chiarito dalla Corte di merito nella seconda parte di pag. 4 - non era concedibile in ragione della non minima offensività della condotta posta in essere dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 29264/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. nonché di quello di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta la violazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento di prova; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 4 del provvedimento impugnato); rilevato, inoltre, che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge e la presenza di vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto che anch'esso sia manifestamente infondato, posto che il beneficio richiesto - come ben chiarito dalla Corte di merito nella seconda parte di pag. 4 - non era concedibile in ragione della non minima offensività della condotta posta in essere dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento verdetto di colpevolezza accertamento inesatto dei fatti sviamento della giustizia dichiarazioni contraddittorie gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO GAETANO nato a NAPOLI il 26/09/1968 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Gaetano Sarno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. nonché di quello di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta la violazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento di prova; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 4 del provvedimento impugnato); rilevato, inoltre, che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge e la presenza di vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto che anch'esso sia manifestamente infondato, posto che il beneficio richiesto - come ben chiarito dalla Corte di merito nella seconda parte di pag. 4 - non era concedibile in ragione della non minima offensività della condotta posta in essere dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 g