Ordinanza — n. 29263/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRACASSI ANTONIO nato a AVEZZANO il 25/04/1961 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Antonio Fracassi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Avezzano, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta per distrazione; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che l'imputato - nel corso dei giudizi di merito - non ha fornito prova alcuna della specifica destinazione delle somme prelevate dai conti correnti della società; rilevato, inoltre, che con il secondo motivo il ricorso denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento di prova; ritenuto che anch'esso sia inammissibile in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRACASSI ANTONIO nato a AVEZZANO il 25/04/1961 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Antonio Fracassi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Avezzano, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso lamenta violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta per distrazione; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che l'imputato - nel corso dei giudizi di merito - non ha fornito prova alcuna della specifica destinazione delle somme prelevate dai conti correnti della società; rilevato, inoltre, che con il secondo motivo il ricorso denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento di prova; ritenuto che anch'esso sia inammissibile in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gi