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Sentenza — n. 29260/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29260/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALOKU ALANDRO nato a DURRES( ALBANIA) il 10/03/1996 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Aljlandro Maloku ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. Il ricorso denunzia, con i primi due motivi, vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio e in relazione alla sussistenza del falso innocuo. Il terzo motivo, invece, lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine alla revoca della sospensione condizionale operata dalla Corte di appello.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29260/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che il terzo motivo è fondato. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il potere di revoca della sospensione condizionale della pena non può essere esercitato d'ufficio e, nel caso di specie, non essendovi stata impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, la Corte territoriale non avrebbe dovuto revocare - senza impulso alcuno delle parti - il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. Dalla fondatezza del terzo motivo di impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per prescrizione.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento liberazione condizionale revisione della sentenza penale revoca del fallimento revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Dalla fondatezza del terzo motivo di impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per prescrizione.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALOKU ALANDRO nato a DURRES( ALBANIA) il 10/03/1996 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Aljlandro Maloku ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. Il ricorso denunzia, con i primi due motivi, vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio e in relazione alla sussistenza del falso innocuo. Il terzo motivo, invece, lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine alla revoca della sospensione condizionale operata dalla Corte di appello.

Osserva il Collegio che il terzo motivo è fondato. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il potere di revoca della sospensione condizionale della pena non può essere esercitato d'ufficio e, nel caso di specie, non essendovi stata impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, la Corte territoriale non avrebbe dovuto revocare - senza impulso alcuno delle parti - il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. Dalla fondatezza del terzo motivo di impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per prescrizione.

Infatti, il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. cod. pen., commesso in data 15 gennaio 2017, è punito con la reclusione da uno a sei anni, sicché il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari a 7 anni e 6 mesi, cui occorre aggiungere i 246 giorni di sospensione della prescrizione maturati nel corso del procedimento di merito. Ne consegue, pertanto, che il termine in questione è spirato il 18 marzo 2025. Pertanto, come detto, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore r,..04:91:99.t917.7,`,77h