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Ordinanza — n. 29259/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of domicile declaration under transitional application of repealed Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to declare or elect a domicile in the appeal document. Although the specific article requiring this declaration was repealed in August 2024, the court applied it transitively to appeals filed before that date. Consequently, the court ruled that the appellant's failure to provide a subsequent domicile declaration rendered the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The court applies repealed procedural provisions transitively to pending appeals, requiring a subsequent domicile declaration under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal domicile declaration procedural inadmissibility transitional application repealed statute domicilio eletto domicilio di una parte inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANNA nato‘a MILANO il 24/12/1967 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Anna Bevilacqua ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in quanto privo della dichiarazione o elezione di domicilio prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità, lamentando di avere eletto, presso il proprio difensore di fiducia, domicilio al momento della contestazione dei fatti di reato; rilevato che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, il quale continua ad applicarsi alle impugnazioni che, come nel caso di specie, sono state proposte sino al 24 agosto 2024, richiede, a pena di inammissibilità, l'allegazione all'atto di appello della dichiarazione di elezione o dichiarazione di domicilio; ritenuto che non risulta, nel caso di specie, il rispetto della suddetta previsione legislativa, atteso che non vi è stata una elezione/dichiarazione di domicilio successiva e ulteriore rispetto a quella indicata dalla stessa imputata come compiuta al momento della contestazione dei fatti di reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gi