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Ordinanza — n. 29256/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific factual grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Caruso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Caruso challenged the second-instance judgment confirming his conviction for aggravated theft, arguing that generic mitigating circumstances and the lack of a non-punishability cause due to the act's minor nature were not applied. The court rejected these arguments because the appeal was too vague, failing to specify the factual elements required by the procedural code for the appellate judge to exercise its review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific factual elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds indeterminate factual allegations appellate review limitations procedural code requirements risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a AVOLA il 18/11/1997 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 1/49-- rilevato che Giuseppe Caruso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; rilevato che il ricorso - articolato in due motivi - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che entrambi i motivi siano generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 20