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Ordinanza — n. 29254/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of qualified defense attorney signature on the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29254/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The lower court had confirmed a conviction for theft, but the procedural defect lay in the absence of a lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation. Consequently, the court ruled that no valid relationship for the appeal could be established, leading to the dismissal of the petition and an order for the defendant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if signed by a party without the intervention of a qualified defense attorney, preventing the establishment of a valid relationship for the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal qualified defense attorney special roll requirement personal signature defect Cassazione procedural rules difetto formale di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
e senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEO ANTONIO MARTINO nato a LUCERA il 20/11/1969 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Rilevato che Antonio Martino De Leo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con l'imputato è stato condannato per il reato di furto; rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e ritenuto che ciò impedisca, in via originaria, l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. e senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ritenuto, infine, che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 202