Cassation court dismisses appeal on facts but annuls sentence for accessory ban exceeding statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the conviction for fraud and money laundering due to factual disputes and improper grounds. However, the court annulled the accessory penalty of interdiction from public offices because it was incorrectly applied to a sentence reduced below the three-year threshold required by law. Consequently, the main conviction stands while the excessive accessory ban is removed without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 29, cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it challenges factual qualifications or proposes censure not permitted by law, but the sentence must be annulled if an accessory penalty exceeds statutory duration limits based on the reduced principal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEOLI MATTEO nato a LECCO il 21/02/1986 avverso la sentenza del 13/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 39- Matteo Meoli ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori, abusiva offerta, promozione o collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento, bancarotta, truffa, autoriciclaggio, false dichiarazioni e fatturazione fraudolenta; rilevato che, con i primi tre motivi di ricorso, la Difesa dell'imputato denunzia la violazione della legge e il vizio motivazionale in ordine all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla mancata riqualificazione del delitto di autoriciclaggio nel reato di riciclaggio (previa esclusione della partecipazione dell'imputato al reato di truffa di cui al capo 4), alla ritenuta proporzionalità della pena per i delitti di bancarotta di cui al capo 3); rilevato che a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017 il ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. può essere proposto unicamente per motivi che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi; ritenuto, pertanto, che essi siano inammissibili perché propongono, quanto al primo e al terzo motivo, censure non consentite, nonché, quanto al secondo motivo, perché i profili di doglianza dedotti per contestare la correttezza della qualificazione giuridica hanno un carattere meramente fattuale; rilevato, infine, che il ricorso lamenta, con il quarto motivo, l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici per la durata di 5 anni; ritenuto che il motivo sia fondato atteso cpe essa sia stata erroneamente pia, .4.2 <3 ? i applicata, atteso che la pena inflitta pa i a 4 nni e 1 mese di reclusione, ridotta di 1/3, non era superiore ai 3 anni, posto che 4 anni e 1 mese meno 1/3 corrispondono a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione, sicché la pena accessoria non avrebbe potuto essere applicata alla luce dell'art. 29 cod. pen., a mente del quale essa è disposta per la durata di 5 anni quando sia inflitta la reclusione per un periodo non inferiore ai 3 anni;
J-- ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, la quale deve essere eliminata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. e che, nel resto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai PPUU, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così