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Ordinanza — n. 29249/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29249/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29249/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMONTI GIANNI nato a BELFORTE DEL CHIENTI il 02/04/1963 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Gianni Talamonti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in totale riforma della pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato assolto dal delitto di bancarotta semplice, lo ha, invece, condannato per il reato ascrittogli; letta la memoria trasmessa via Pec dalla Difesa dell'imputato il 6 giugno 2025; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, della qualifica di amministratore di fatto e che, con il secondo motivo, esso deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; ritenuto che essi siano manifestamente infondati poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29249/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMONTI GIANNI nato a BELFORTE DEL CHIENTI il 02/04/1963 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Gianni Talamonti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in totale riforma della pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato assolto dal delitto di bancarotta semplice, lo ha, invece, condannato per il reato ascrittogli; letta la memoria trasmessa via Pec dalla Difesa dell'imputato il 6 giugno 2025; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, della qualifica di amministratore di fatto e che, con il secondo motivo, esso deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; ritenuto che essi siano manifestamente infondati poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie ristrettezza finanziaria caso di garanzia bancaria pagamento dell'ammenda liberazione condizionale attenuazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMONTI GIANNI nato a BELFORTE DEL CHIENTI il 02/04/1963 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Gianni Talamonti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in totale riforma della pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato assolto dal delitto di bancarotta semplice, lo ha, invece, condannato per il reato ascrittogli; letta la memoria trasmessa via Pec dalla Difesa dell'imputato il 6 giugno 2025; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, della qualifica di amministratore di fatto e che, con il secondo motivo, esso deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; ritenuto che essi siano manifestamente infondati poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01) e in quanto la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7 e pag. 9 in relazione al riconoscimento della qualità di amministratore di fatto e al diniego della sospensione condizionale della pena) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gi