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Ordinanza — n. 29248/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual reconstruction and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in fact-finding regarding asset diversion and failed to prove subjective intent, but the Court found these grounds improper. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements already decided by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements decided by the trial judge, and appeals must avoid repetitive arguments already addressed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation improper reconstruction repetitive arguments Cassation powers cattiva gestione bancarotta fraudolenta reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELI LEONARDO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 27/05/1977 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Leonardo Fedeli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, applicando le attenuanti generiche e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Fermo con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fallimentare; rilevato che, con i primi tre motivi, il ricorso denunzia la violazione della legge e il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta distrazione dei beni della società fallita, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla sussistenza di elementi sufficienti per accertare la qualità di amministratore di fatto dell'imputato; ritenuto che essi siano tutti inammissibili in quanto tendenti a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e seguenti), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); rilevato che, con il quarto e il quinto motivo, il ricorso censura l'omessa motivazione in ordine all'incongruenza delle dichiarazioni testimoniali nonché la violazione della legge per essere stata pronunciata sentenza di condanna in assenza dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; ritenuto che essi non siano deducibili in sede di legittimità in quanto fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare aspecifici in quanto omettono di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il