Cassation appeal dismissed as late; appeal period expired before filing; inadmissible de plano under Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed after the statutory appeal period had expired. The appellant, Luigi Esposito, challenged a second-instance conviction for theft, but the appeal was submitted in February 2025, well past the January 2025 deadline. The court ruled that the delay rendered the remedy untimely, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; The appeal must be lodged within the statutory time limit; failure to comply renders the remedy inadmissible de plano without further procedural formalities.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a NAPOLI il 24/10/1986 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Luigi Esposito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 ottobre 2024, con l'indicazione del termine di quaranta giorni per il deposito della motivazione; - il termine per l'impugnazione - che decorreva dalla data del 2 dicembre 2024 ed è pari a giorni quarantacinque - spirava alla data del 16 gennaio 2025; - trattandosi di rito cartolare non dovevano nemmeno computarsi gli ulteriori 15 giorni previsti per l'assenza dell'imputato (che avrebbero, altrimenti, spostato il termine di scadenza alla data 31 gennaio 2025); - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 14 febbraio 2025; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità vada dichiarata de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ritenuto, infine, che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno