Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific request for mitigating circumstances and suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to address specific intent and omitted generic mitigating circumstances, but the Court found no duty to address these points since they were not explicitly raised in the appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary logical argumentation required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The appeal must be declared inadmissible if the judgment under review does not address mitigating circumstances or a suspended sentence when such points were not expressly requested in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZIETTI BREMO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/11/1965 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Brenno Menzietti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Fermo con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta per distrazione; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha fornito un'adeguata motivazione circa la configurabilità del dolo specifico e che, in ogni caso, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che, con il terzo motivo, esso eccepisce il vizio di violazione della legge per non avere il Giudice di merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, nell'atto di appello, non era stata espressamente richiesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, sicché non sussisteva, in capo al Giudice di appello, l'onere di motivarne la mancata applicazione, dovendo la relativa pronuncia attenersi ai motivi di gravame e segnatamente ai punti dedotti specificamente (v. per le attenuanti generiche, Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02, e, per la sospensione condizionale della pena, Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI (fÌ-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso