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Ordinanza — n. 29244/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft as it merely repeats lower court arguments without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29244/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the theft conviction was unjust due to missing surveillance footage and a lack of direct witnesses. The court rejected this, ruling that the appeal merely reiterated arguments already dismissed by the lower courts without providing specific, argumentative criticism or new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of grievances already raised and rejected at the appellate level, failing to perform the critical function required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of grievances lack of specific criticism theft conviction surveillance footage absence prove inattendibili prove acquisite tramite sorveglianza istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA GIOVAMBATTISTA nato a CATANIA il 28/10/1977 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Giovambattista Barbuscia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso denunzia la violazione della legge nonché la manifesta illogicità della motivazione lamentando l'insufficienza delle prove a carico dell'imputato per il delitto di furto, attesa la mancata acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e l'assenza di testimoni diretti; ritenuto che esso sia indeducibile in sede di legittimità in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei profili di doglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare aspecifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) e perché tendente a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2, da cui si evince che l'imputato aveva espressamente ammesso l'addebito in sede di convalida dell'arresto); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25