Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29181/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29181/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29181/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: PETROGALLI STEFANO nato a CLUSONE il 12/07/1997 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa il 9 aprile 2025 nei confronti di Petrogalli Stefano dal Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova; considerato che il Procuratore ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 224 ter, comma 6, d.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29181/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 224 ter, comma 6, d.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravi addebiti penali promozione dell'accusa penale reato di poca entità responsabilità penale dei minori azione penale privata risposta alla petizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: PETROGALLI STEFANO nato a CLUSONE il 12/07/1997 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa il 9 aprile 2025 nei confronti di Petrogalli Stefano dal Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova; considerato che il Procuratore ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 224 ter, comma 6, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 e 168 ter, comma 2, cod. pen. perché il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti alla Prefettura competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie; letta la nota del Procuratore generale in data 13 giugno 2025; considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte «In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento» (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207 - 01;

Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007, dep. 2008, Leoni, Rv. 239026 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso