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Ordinanza — n. 29179/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the fifteen-day statutory deadline for criminal procedure appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ahmed Kabir, Ahmed Md Kamal, and Ahmed Md Kawsar inadmissible because they were filed after the statutory deadline. Although the Third Instance Court of Naples had rejected their request for compensation for unjust detention regarding their 2014 custody, the applicants submitted their cassation petitions on April 28, 2025, following notification on March 10, 2025. The court ruled that Article 585 of the Code of Criminal Procedure mandates a fifteen-day window for such appeals, which the applicants failed to meet, resulting in their dismissal and liability for court costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against third-instance orders regarding unjust detention must be lodged within fifteen days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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unjust detention compensation cassation appeal deadline criminal procedure code inadmissible appeal custodial detention appeal domanda d'asilo di cittadino nigeriano diritto di soggiorno degli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 646 cod. proc. pen.
Art. 315 cod. proc. pen.
(alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 stesso codice).
art. 646 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMED KABIR nato il 01/01/1983 AHMED MD KAMAL nato il 01/02/1982 AHMED MD KAWSAR nato il 25/05/1987 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Ahmed Kabir, Ahmed Md Kamal e Ahmed Md Kawsar ricorrono con unico atto avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dagli stessi subita nell'ambito di un procedimento nel quale erano gravemente indiziati dei delitti di cui agli artt. 110, 630, 628, commi 1 e 2, 61 n.2, 582,585 cod. pen. commessi in Palma Campania dal 24 marzo al 27 marzo 2014; considerato che i ricorsi sono stati depositati il 28 aprile 2025 mentre l'ordinanza impugnata è stata notificata il 10 marzo 2025 e che, pertanto, sono inammissibili perché proposti oltre il termine di legge, ossia oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett.a) cod.proc.pen.; considerato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo a una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è infatti regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. pen. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 stesso codice).

Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda, in applicazione del comma 1 lett.

a) e del comma secondo lett.

a) dell'art. 585 del codice di rito, deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa; considerato che all'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00 ciascuno;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa d