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Ordinanza — n. 29176/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfredo Guglielotti's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed the lower court failed to grant statutory mitigating circumstances and alternative sentences, but the Court found these grounds lacked specificity and correlation with the appealed decision. Consequently, the appeal was rejected as non-specific under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and Guglielotti was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces reasons already discussed and rejected by the court below without providing specific, new arguments that correlate with the contested decision.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal reiterative arguments sentencing mitigation correlation requirement court costs Article 591 allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
commesso in Bioglio il 22 giugno 2017 con recidiva reiterata specifica; considerato che con unico, articolato motivo deduce carenza o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186/2000
240109 — 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIERMOTTI ALFREDO nato a BIELLA il 14/01/1990 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che GuglielThotti Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Biella in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2, cod. pen. commesso in Bioglio il 22 giugno 2017 con recidiva reiterata specifica; considerato che con unico, articolato motivo deduce carenza o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e in punto di mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare; considerato che, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di appello ha fornito motivazione non manifestamente illogica in replica ad analoghe censure delle quali i motivi di ricorso risultano meramente reiterativi, come si desume da pag.3 del provvedimento impugnato; considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 — 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis