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Ordinanza — n. 29175/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Anatolie Tighir's appeal inadmissible for failing to critically analyze the lower court's reasoning. Tighir argued that the appellate court erred in excluding a mitigating circumstance by considering the total damage rather than just the stolen item's value. The court rejected this because the appeal omitted a necessary critical engagement with the detailed justification provided in the second-instance judgment regarding the victim's losses.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; Art. 360 n.1 lett. b c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide a critical analysis of the essential arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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lack of critical analysis inadmissible appeal mitigating circumstance sentencing reasoning Italian criminal procedure testimone anonimo facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n.4 cod. pen.
commesso in Torino in data 8 giugno 2024 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 62 n.4 cod.
Art. 360 n.1 lett. b c.p.c.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIGHIR ANATOLIE nato il 03/01/1997 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; 9( Motivi della decisione Considerato che Tighir Anatolie ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624 bis e 625 n.2, cod. pen. commesso in Torino in data 8 giugno 2024 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 62 n.4 cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove i giudici di merito hanno escluso l'attenuante, considerando oltre al valore in sé della cosa sottratta anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa; considerato che il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione offerta a pag.3 della sentenza a proposito di tutti i danni subiti dalla persona offesa, ove viene incluso il valore non determinabile o comunque non di speciale tenuità del furto di bancomat e documenti di identità, indipendentemente dalla condotta successiva alla consumazione del reato; considerato, pertanto, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 ere