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Ordinanza — n. 29173/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specificity regarding facts already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29173/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already examined and rejected by the appellate court. The appellant claimed errors regarding the lack of proof for illegal origin of documents, the validity of the complaint, and sentencing mitigation, but offered no new specific analysis. The court ruled that such generic repetitions fail to meet the requirement of specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal non-specific and therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces the same grounds already discussed and rejected by the court of last instance without providing specific, new arguments or a distinct refutation of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments Article 591 criminal procedure Court of Cassation generic grounds non-specificity uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
(capo d) e per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b) commessi in luogo sconosciuto nel mese di agosto 2022 e tra il 22 agosto e il 1 settembre 2022 con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata; considerato che, con il primo motivo, deduce violazione dell'art.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186/2000
240109 - 01);considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
art. 648 cod. pen
(capo d) e per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SIMONE nato a AOSTA il 27/06/1986 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;(--- ,4' Motivi della decisione Considerato che Lombardi Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 9 maggio 2023 dal Tribunale di Aosta per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7, cod. pen. (capo d) e per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b) commessi in luogo sconosciuto nel mese di agosto 2022 e tra il 22 agosto e il 1 settembre 2022 con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata; considerato che, con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 648 Cod. pen. e vizio di motivazione sulla prova della ricettazione per essere intervenuta condanna in assenza di prova della consapevolezza della provenienza illecita della carta di circolazione; che, con il secondo motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 336 e 529, cod. proc. pen. sulla validità della querela, sebbene il denunciante si sia limitato a presentare una generica formula, inidonea a integrare inequivoca manifestazione della volontà di punire; che, con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per avere la Corte territoriale negato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione al capo d) e la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, nonostante gli elementi positivi indicati dalla difesa; lette le conclusioni del difensore depositate il 10 giugno 2025; considerato che i motivi di ricorso sono pedissequamente reiterativi dei motivi di appello, che hanno trovato puntuale disamina alle pagg.6-7 della sentenza impugnata, con il cui tenore il ricorso omette ogni confronto; considerato, in particolare, che sull'autovettura in uso all'imputato, oltre alla carta di circolazione, sono stati trovati tutti beni di provenienza delittuosa senza che l'imputato fornisse alcuna giustificazione; considerato, in particolare, che nella querela in atti risulta indicata espressamente la volontà che il colpevole sia punito; considerato, infine, che già il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. e che a pag.7 vi è ampia illustrazione della ragione per la quale il giudice di merito non ha ritenuto di pervenire a un bilanciamento tra circostanze eterogenee diverso rispetto alla sentenza di primo grado; considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporla ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 - 01);considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così