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Ordinanza — n. 29172/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally without a qualified defense lawyer, violating a 2017 statutory reform. Although the appellant argued the personal filing was valid, the court noted that the law now mandates lawyer signatures for cassation appeals under penalty of inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing without such signature renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense lawyer signature criminal procedure reform personal filing court costs penalty fund testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
I. 23 giugno 2017, n.103
Art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017, n.103
art. 651 cod. pen
(capo 1) e al reato di cui all'art. 651 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDONG MODOU nato il 29/12/2003 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO« - rF Motivi della decisione Considerato che Ndong Modou propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 1 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. (capo 1) e al reato di cui all'art. 651 cod. pen. (capo 2) commessi in Torino il 7 novembre 2023; considerato che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,».

Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il