Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29171/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific and detailed legal arguments not being presented by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29171/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual arguments against the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated the grounds of the appeal without addressing the specific points raised by the Court of Appeal regarding recidivism and alternative sentencing. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, Art. 591 c.p.p.; The appeal must contain specific legal and factual arguments contrasting with the contested decision; generic or repetitive grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specific arguments required reiterative grounds procedural costs Cassation procedure secondo asilo asserzione difendibile allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
pen., limitandosi a un richiamo per relationem alle argomentazioni addotte dal giudice di primo grado; che, con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 545 bis, cod.
Art. 69 comma 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186/2000
Ma, nel caso in esame, i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI ALESSIO nato a PINEROLO il 03/01/1993 avverso la sentenza del 05/12/2024 della-CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Arcuri Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza emessa il 20 luglio 2024 dal Tribunale di Torino, che ha condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. e 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. commessi in Torino il 15 luglio 2024 con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; considerato che, con il primo motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte riconosciuto la recidiva e negato la circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen., limitandosi a un richiamo per relationem alle argomentazioni addotte dal giudice di primo grado; che, con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 545 bis, cod. proc. pen. e, comunque, vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, per non avere la Corte dato adeguata e specifica risposta alle doglianze difensive; considerato che le doglianze sono meramente reiterative dei motivi di appello, che sono stati adeguatamente vagliati alle pagg.3-4 della sentenza impugnata; considerato che con gli argomenti puntualmente indicati dalla Corte di appello, il ricorso omette di confrontarsi, ad esempio trascurando, oltre al resto, il richiamo all'art. 69, comma 4, cod. pen. ovvero alla mancanza di procura speciale necessaria per la richiesta di pena sostitutiva, oltre a ulteriori argomentazioni; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.

Ma, nel caso in esame, i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Co4 gli r