Italian Court dismisses appeal for aggravated theft and drug trafficking due to lack of specific legal comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding evidence and failed to compare its reasoning with the contested judgment. The court rejected this, stating the appeal merely reiterated appellate arguments without the required specific legal and factual comparison to the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.; An appeal must provide a specific comparison between the grounds of the contested decision and the reasoning of the lower court; generic reiteration of appellate arguments constitutes a lack of comparison and renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZALINI PAOLO nato a BELLUNO il 28/08/1963 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Azzalini Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza emessa il 4 marzo 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Belluno, che ha condannato l'imputato per plurimi furti aggravati ai sensi degli artt. 61, nn. 5 e 11, 110, 624 e 625 (capi 1, 2, 3,5,6) e per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 19) commessi in Alpago dal 31 luglio 2019 al 22 agosto 2019 e in Ponte delle Alpi nell'estate del 2019; considerato che il ricorrente deduce carenza di motivazione per la mancanza di riscontri rispetto al contenuto delle conversazioni intercorse tra l'imputato e il coimputato Costantini e per essere stata desunta la responsabilità dalla mera presenza sul luogo dei furti; con riguardo alla cessione di stupefacente, si duole nella mancanza di motivazione a sostegno della ritenuta attendibilità della testimonianza dell'acquirente; considerato che i motivi di ricorso costituiscono mera reiterazione di motivi di appello che sono stati adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, come si desume dalla motivazione alle pagg. 11-13 della sentenza impugnata, con il cui contenuto il ricorso difetta totalmente di confronto; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.
Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell