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Ordinanza — n. 29169/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal and factual grounds required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ezzine Badreddine inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for a violation of law and lack of reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but failed to provide specific legal arguments or factual data contrasting with the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the mandatory requirements for admissibility under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the legal grounds and factual elements supporting the dissent from the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds Code of Criminal Procedure Article 129 violation Court of Cassazione deposizione inattendibile accertamento inesatto dei fatti incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
commesso in Verona in data 8 febbraio 2017; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 624 bis cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
commesso in Verona in data 8 febbraio 2017; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186/2000
Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZINE BADREDDINE nato il 13/01/1975 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Ezzine Badreddine ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia emessa il 21 ottobre 2021 dal Tribunale di Verona, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Verona in data 8 febbraio 2017; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.

Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 f Il Con estens