Cassation appeal dismissed for lack of connection to appeal grounds and failure to address conviction specifics.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised lacked any connection to the appeal grounds or the specific facts of the case. The appellant attempted to apply Article 131 bis of the Penal Code based on personal conditions and minor damage, but these points were not previously examined by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to critically analyze the reasoning of the lower decision, leading to a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not relate to the appeal grounds, the contested decision, or the specific case facts, and if they fail to critically analyze the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLASANTO MICHELE nato a TERLIZZI il 04/12/1975 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso all'e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Colasanto Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza con la quale il 16 giugno 2022 il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. commesso in Bologna il 29 settembre 2019 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; considerato che il ricorrente, con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonostante le modalità della condotta, le condizioni personali dell'agente e l'esiguità del danno e del pericolo cagionati deponessero per la particolare tenuità del fatto; secondo la difesa si sarebbe dovuto tenere conto dell'età dell'imputata, della sua estrazione sociale e delle sue condizioni di incensuratezza; considerato che il ricorso risulta privo di correlazione sia con i motivi di appello, sia con il testo del provvedimento impugnato, sia con le peculiarità del caso concreto, essendo dedotti argomenti non riferibili all'imputato, mai sottoposti al giudice di appello e comunque contrastanti anche con la ritenuta recidiva; considerato, pertanto, che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d