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Ordinanza — n. 29165/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29165/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Eddouh Hassan inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but failed to provide specific legal grounds or factual data contrasting with the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the mandatory requirements for admissibility under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically set forth the legal reasons and factual elements supporting the dissent from the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Code of Criminal Procedure specific legal grounds factual data requirements udienza probatoria domanda d'asilo di cittadino etiope verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
commesso in San Bonifacio il 13 giugno 2023 con recidiva specifica e infraquinquennale; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Corte cost. n. 186/2000
Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
art. 624 bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
commesso in San Bonifacio il 13 giugno 2023 con recidiva specifica e infraquinquennale; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186/2000
Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDOUH HASSAN ( CUI 05ZVAD ) nato il 02/06/1995 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; r Motivi della decisione Considerato che Eddouh Hassan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia di conferma della sentenza emessa in data 1 febbraio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in San Bonifacio il 13 giugno 2023 con recidiva specifica e infraquinquennale; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.

Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm