Cassation court dismisses appeal as specific, rejecting general grounds for inadmissibility of appeal. The appeal was declared inadmissible by the Court of Appeal. The court ruled the appeal was specific and rejected the general grounds for inadmissibility. The court held the appeal was specific and rejected the general grounds for inadmissibility. The court held the appeal was specific and rejected the general grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had previously rejected the appeal on grounds of lack of correlation with the original judgment's reasoning. The Cassation court found the new arguments were too general and did not address the specific reasons for the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 178, 179 c.p.p.: An appeal must be specific and address the particular reasons for the lower court's decision; general arguments lacking correlation with the ratio decidendi are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDEA OCTAVIAN CLAUDIU nato il 28/12/1989 avverso l'ordinanza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; ; Motivi della decisione Considerato che Mandea Octavian Claudiu ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 13 gennaio 2021 di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1 nn.2 e 7, cod. pen. commesso in Bologna il 10 maggio 2020; considerato che la Corte di appello ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione in quanto privi di correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; considerato che nel presente ricorso si deduce inosservanza dell'art. 581, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1 lett.c) e 179 cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione, ma che si tratta di ricorso aspecifico, che non si confronta con le peculiari ragioni per le quali l'atto di appello è stato dichiarato inammissibile, esposte alle pagg.2-3 dell'ordinanza impugnata, che ha fatto puntuale applicazione dei principi esposti in Sez.
U Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am