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Ordinanza — n. 29159/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29159/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to critically analyze the lower court's sentencing reasoning. The appellant argued for unjustified denial of general mitigating circumstances and excessive base sentencing, but the appeal lacked the necessary critical engagement with the specific justifications provided in the appellate judgment. The court ruled that while judges must consider mitigating factors, they are not required to address every single defensive argument, provided they indicate the most relevant elements preventing mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The ratio of the provision granting judges the power to consider mitigating circumstances does not require the court of merits to express a valuation on every single defensive deduction, but rather it is sufficient to indicate the elements of preponderant relevance deemed obstructive to the grant of mitigation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis sentencing reasoning general mitigating circumstances Art. 62 bis penal code attenuazione della pena eccezioni difensive alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 62 bis cod. pen.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NBAYA HABIB nato il 16/03/1973 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Nbaya Habib ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 ottobre 2023 con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Rho il 14 maggio 2021; considerato che, con unico motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado nonostante i rilievi della difesa finalizzati a far emergere l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva quantificazione della pena base nonché dell'aumento operato a titolo di continuazione; considerato che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) in quanto non si confronta con la puntuale motivazione fornita alle pagg. 2.3 della sentenza impugnata a proposito del trattamento sanzionatorio; rilevato che la pena irrogata, ferma restando la motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale il ricorso si confronta solo apparentemente, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025