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Ordinanza — n. 29158/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against second-instance settlement judgment dismissed as inadmissible due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29158/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bilaci Gon against the Milan Court of Appeal's settlement judgment inadmissible. The appellant argued violations of Article 133 of the Penal Code, but the Court held that such claims fall outside the admissible scope for appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against second-instance settlement judgments are admissible only regarding the formation of consent, prosecutor's agreement, and divergent pronouncements, excluding grievances about waived grounds or sentencing determinations.

Parole chiave

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settlement judgment appeal inadmissible grounds waived defense arguments second instance settlement court costs award testimone a carico riciclaggio internazionale di denaro testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
A seguito della reintroduzione del concordato in appello a opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 133 cod. pen.
dalla Corte di appello di Milano in relazione a reati di furto in abitazione e resistenza pubblico ufficiale commessi in Gessate il 2 gennaio 2018; considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 133 cod. pen
dalla Corte di appello di Milano in relazione a reati di furto in abitazione e resistenza pubblico ufficiale commessi in Gessate il 2 gennaio 2018; considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
276102 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
272969 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILACI GON nato il 22/04/1974 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Bilaci Gon ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Milano in relazione a reati di furto in abitazione e resistenza pubblico ufficiale commessi in Gessate il 2 gennaio 2018; considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103.

A seguito della reintroduzione del concordato in appello a opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.